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Polizze/Nulla è perduto

Pubblicato da: Categoria: ATTUALITA'

12
APR
2013

 

Dopo l’articolo della scorsa settimana, torniamo sul caso delle “Eurotrend Atlantide” ed “Eurovita Tender 8” e sulla possibilità di riottenere il capitale impegnato, con il parere dell’esperto Giuseppe Rinaldi
 
Se dovessimo giudicare dalle telefonate, dalle mail e dai messaggi ricevuti dopo la pubblicazione dell’articolo “Non firmate quella polizza”, allora dovremmo dire che di gente con il “cuore a mille” in giro ce n’è davvero tanta. Non potendo rispondere direttamente ai tanti quesiti che ci sono stati posti, abbiamo pensato di rivolgerci a chi ne sa più di noi e abbiamo chiesto a Giuseppe Rinaldi, scelto appositamente tra i Consulenti Finanziari Indipendenti (quindi nessun rapporto diretto con questa o quella banca), di fornirci maggiori dettagli sull’affaire Eurotrend Atlantide.
  
In un linguaggio non tecnico e accessibile, può spiegarci la natura della polizza Eurotrend Atlantide e la concreta possibilità, da parte dei sottoscrittori, di poter almeno  ottenere la restituzione del capitale versato?
«La polizza in questione, benché denominata “assicurazione sulla vita”, presenta dei tratti peculiari; più precisamente, accanto allo scopo tipico del contratto di assicurazione sulla vita (che ha natura previdenziale), si associa una finalità meramente speculativa nella misura in cui le prestazioni di una parte (banca e assicuratrice) sono collegate all’andamento di un titolo (azionario/obbligazionario). Il nome di questo prodotto è quello di “index linked”.
Si tratta in pratica di un contratto di assicurazione sulla vita in cui, a differenza di una assicurazione tradizionale (dove l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di eventi della vita umana), non vi è garanzia di restituzione del capitale versato e la prestazione eseguita dall’assicuratore è direttamente collegata al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, ovvero di fondi interni, oppure altri indici o altri valori di riferimento.
Nel caso della polizza in esame il titolo relativo, come ben spiegato nel precedente articolo, per le circostanze legate alle vicende delle banche islandesi, a oggi non è più quotato.
La più recente giurisprudenza ha ritenuto la polizza in questione un vero e proprio strumento finanziario, dichiarando nulla la sottoscrizione per la mancata osservanza delle leggi vigenti in materia. Questo ha portato alla condanna sia della banca che dell’assicurazione chiamate  alla restituzione dell’intero capitale versato, oltre al risarcimento del danno».
 
Quali sono, dunque, i rimedi per il sottoscrittori?
«Trattandosi di una materia complessa, è consigliabile rivolgersi a un professionista che possa caso per caso valutare le relative azioni da intraprendere.
Personalmente, con la collaborazione dello studio legale associato Martucci-Bonetti, stiamo esaminando i singoli casi e preparando le relative azione giudiziarie». 
 
Per chi ha già sottoscritto la proposta di opzione inviata dalla compagnia di assicurazione, vi è possibilità di ripensamento?
«Certamente sì. Il contraente, entro 30 giorni, ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso e deve farlo con una comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata. 
Il mancato esercizio del diritto di recesso nei predetti termini, precluderebbe al contraente, alla scadenza della nuova polizza, di poterne invocare la nullità in caso di inadempimento da parte dell’istituto. 
In ogni caso visto il gran numero di persone coinvolte, soprattutto gente che aveva investito i risparmi di una vita, abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra struttura per l’analisi gratuita del caso e la possibilità di intraprendere con successo l’eventuale azione giudiziale, contattando per un appuntamento il numero 333 1160186».
 


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