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Quando il medico non può dire di no

Pubblicato da: Categoria: ATTUALITA'

20
OTT
2016
Anche l’ obiettore di coscienza non può rifiutarsi di prescrivere la pillola del giorno dopo
 
 
Inizia da questa settimana una nuova rubrica che consente un approccio meno tecnico alle sentenze che riguardano la quotidianità dei cittadini e perciò meritevoli di essere conosciute da un pubblico ampio.
Nel caso in oggetto una Federazione di medici aveva presentato ricorso al TAR Lazio avverso un provvedimento regionale che, a loro dire, obbligava gli obiettori di coscienza a prendere parte alle procedure per l'aborto; tra queste procedure vi era la prescrizione della pillola del giorno dopo.
In realtà il TAR Lazio ha precisato che:  l'obiezione di coscienza, introdotta con  la legge n. 194/1978", esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compiere tutte quelle attività  dirette a determinare l'interruzione della gravidanza mentre va garantita l'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Peraltro, il medico non si può rifiutare di prestare adeguata assistenza alla degente, incorrerebbe nel reato di cui  all' art. 328 del codice penale (rifiuto di atti di ufficio).
Infine, il TAR ha ricordato che secondo la copiosa documentazione scientifica ufficiale  la pillola del giorno dopo è un contraccettivo e non può essere assimilata a uno strumento abortivo, perché gli effetti del contraccettivo si esplicano in una fase anteriore all'annidamento dell'ovulo.
[Tar Lazio, sentenza n.  8990 del 2016] 
 


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