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Quando l'ex deve staccare l'assegno

Pubblicato da: Categoria: ATTUALITA'

9
FEB
2017

Se la ex moglie è in grado di lavorare ha sempre diritto al mantenimento?

Prima di entrare nel merito della questione è opportuno fare una premessa.
Nei casi di separazione personale dei coniugi la regola generale che viene applicata, per stabilire se vi sia il diritto da parte del coniuge a percepire l’assegno di mantenimento,  è quella in base alla quale il marito sarà tenuto a mantenere la moglie nel caso in cui la stessa non abbia redditi oppure pur percependoli vi sia una sperequazione reddituale tra i coniugi. In parole semplici ciò significa che: se durante il matrimonio il tenore di vita della famiglia era piuttosto alto questo sarà un aspetto che verrà preso in considerazione dal giudice al fine di determinare l’importo dell’assegno da corrispondere alla ex moglie, anche se la stessa percepisce un proprio reddito. Ovviamente appare opportuno sottolineare che ogni caso giudiziario è diverso da un altro ma in linea generale questi sono i parametri seguiti dai giudici chiamati a pronunciarsi sull’importo dell’assegno che sarà corrisposto dal coniuge obbligato.
Dunque, per l’ex marito non è così semplice liberarsi dall’obbligo del mantenimento in favore dell’ex moglie; ad esempio anche se la consorte è in grado di lavorare  questa capacità non può essere valutata in astratto ma va dimostrato che vi sia una effettiva possibilità di svolgere una attività retribuita. Questo concetto è stato recentemente puntualizzato da  una sentenza della Cassazione.
 
IL CASO
In questa storia giudiziaria il marito riteneva di non dover corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie perché la stessa, pur avendo la capacità di lavorare, non si era impegnata nel cercare un’attività lavorativa remunerata; va precisato che la donna in questione è una casalinga quarantenne senza competenze professionali specifiche. La donna si era limitata a inviare una serie di curriculum presso strutture alberghiere e aveva collaborato ad aiutare il fratello nella gestione di una attività commerciale. Tanto è bastato al marito per ritenere che la ex moglie non avesse diritto all’assegno di mantenimento in quanto in grado di lavorare ma poco interessata alla ricerca di una occupazione; in realtà la corte di merito aveva dato ragione all’uomo  ma la Cassazione è stato di diverso avviso ritenendo che: "l’attitudine del coniuge al lavoro assume rilevanza solo se vi sia una effettiva possibilità di svolgere un’attività lavorativa retribuita, diversamente la capacità di lavorare non può essere valutata in maniera astratta ed ipotetica”.
[Corte di Cassazione sentenza n. 789 del 13 gennaio  2017]
 



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