Il tradimento per ripicca non comporta l’addebito della separazione
“E vissero felici e contenti”: così finiscono tutte le favole e in realtà anche quando ci si sposa sembra di vivere una favola ma il lieto fine non è affatto scontato, perché l’amore può finire o meglio può rompersi, come accade con gli incantesimi.
Il matrimonio può essere paragonato a un tessuto che può essere sempre nuovo, elasticizzato, rotto o ricucito; si può vivere anche una vita con gli strappi ma si può anche scegliere di cambiare tessuto ed è un po’ quello che accade quando si decide di porre fine ad un matrimonio; generalmente i matrimoni finiscono quando si vuolequalcos’ altro, quando quello che si ha non basta oppure non è mai bastato.
L’infedeltà coniugale è sicuramente una delle maggiori cause di separazione che, se dimostrata, può comportare l’addebito della separazione; non sempre però l’infedeltà comporta l’addebito della separazione, ad esempio quando la relazione coniugale è solo una conseguenza scaturita dalla crisi in cui versava il matrimonio oppure l’addebito non può essere riconosciuto se il tradimento viene fatto per ripicca. Sul punto si è espressa la Cassazione con una recente sentenza.
IL CASO
Nella vicenda in questione a un uomo era stata addebitata la separazione perché a seguito di due relazioni investigative e grazie anche alla deposizione di alcuni testimoni era stato accertato che l’uomo avesse intrapreso una relazione extraconiugale che aveva determinato la crisi del matrimonio; si presume quindi che tra i coniugi non vi fosse alcun tipo di crisi, neppure tra le lenzuola.
A sua volta però anche l’uomo chiedeva l’addebito nei confronti della moglie che dopo aver scoperto l’infedeltà del marito aveva trovato conforto nelle braccia di un altro uomo ma tutto questo era avvenuto successivamente e cioè dopo che l’uomo si era allontanato dalla casa coniugale e dopo che la moglie aveva già depositato il ricorso. Insomma, secondo la Cassazione alla moglie tradita non poteva addebitarsi la separazione perché la relazione amorosa della moglie con un altro uomo andava considerata come una ripicca intervenuta dopo che il matrimonio era già in crisi. Il marito, quindi, in sede di giudizio chiedendo l’addebito nei confronti della moglie chiedeva per sè un assegno di mantenimento e un assegno alimentare.
Ovviamente entrambe le richieste dell’uomo sono state disattese nei vari gradi di giudizio perché mentre la moglie è riuscita a dimostrare che è stata l’infedeltà del marito a determinare la crisi del matrimonio, l’uomo non è riuscito a dimostrare il nesso causale esistente tra l' infedeltà e la crisi coniugale, perché come già argomentato in precedenza la donna si era accompagnata ad un altro uomo solo dopo aver scoperto il tradimento del marito, quindi nel bel mezzo di una crisi matrimoniale.