Se si instaura una nuova convivenza la ex moglie può dire addio all'assegno divorzile
Merita particolare cenno questa recentissima ordinanza della Cassazione con cui è stato negato l'assegno divorzile a una donna che aveva intrapreso una convivenza con un nuovo compagno. La Cassazione in merito ha affermato che: "l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge."
In buona sostanza l'assegno divorzile “non entra in uno stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso".
Va, altresì, sottolineato che il rapporto di convivenza, instaurato dall' ex coniuge con un nuovo compagno, deve avere il carattere della "longevità" affinché possa essere giustificata una perdita dell’assegno divorzile da parte del coniuge beneficiario.
Attenzione però: l'ex marito non potrà interrompere volontariamente il versamento dell' assegno divorzile in favore dell' ex, dovrà rivolgersi al giudice e allo stesso chiedere la revoca dell'assegno divorzile provando, in modo concreto, che l' ex coniuge abbia dato vita a un rapporto di convivenza stabile con un'altra persona.
[Corte di Cassazione ordinanza n. 19345 del 2016 ( questo provvedimento riprende un orientamento affermato in precedenza con le sentenze di Cassazione n. 6855 del 2015 e 23411del 2015015)].